Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022.

Priimta 2022-02-24 · ECLI:EU:C:2022:113 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-563/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-02-24
ECLI
ECLI:EU:C:2022:113
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC. LycourgosTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasJ.-C. BonichotTeisėjasL.S. RossiTeisėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 febbraio 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14/CE – Articolo 4 – Determinazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura tramite decisione del gestore – Articolo 30, paragrafo 2 – Diritto di ricorso amministrativo delle imprese ferroviarie – Articolo 30, paragrafo 6 – Sindacato giurisdizionale delle decisioni dell’organismo di regolamentazione»

Nella causa C‑563/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2020, nel procedimento

ORLEN KolTrans sp. z o.o.

contro

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(5)

Per garantire la trasparenza e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria per tutte le imprese, le informazioni necessarie per l’uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete.

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva concerne i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per [l’] utilizzo [dell’infrastruttura ferroviaria e l’assegnazione di capacità ad essa relativa].

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella presente direttiva e, pertanto, consentano al gestore dell’infrastruttura di immettere sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile e di utilizzarla in maniera ottimale».

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

(...)

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri istituiscono un quadro per l’imposizione dei diritti rispettando l’indipendenza di gestione di cui [all]’articolo 4 della direttiva 91/440/CEE.

Fatta salva la condizione dell’indipendenza di gestione, gli Stati membri stabiliscono inoltre regole specifiche in materia di imposizione o delegano tale competenza al gestore dell’infrastruttura. Il gestore dell’infrastruttura determina i diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla loro riscossione.

(...)

(...)».

«Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base non discriminatoria, al pacchetto minimo di accesso nonché all’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II. I servizi di cui al punto 2 dell’allegato II sono forniti su base non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere rifiutate unicamente se esistono alternative valide alle condizioni di mercato. Qualora i servizi non siano offerti da un gestore dell’infrastruttura, il fornitore della “infrastruttura principale” si adopera nella misura del possibile per facilitare la fornitura dei servizi in questione».
«1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità, ivi compresi, se del caso, pagamenti anticipati, necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura.

(...)

(...)

«1. I diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono pagati al gestore dell’infrastruttura che li usa per finanziare le sue attività.

(...)

(...)

(...)».

«Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 del trattato, è possibile concludere un accordo quadro con un richiedente. Tale accordo quadro specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura chiesta dal richiedente (...). L’accordo quadro non specifica una linea ferroviaria nei dettagli, ma dovrebbe mirare a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. Uno Stato membro può prescrivere la previa autorizzazione di tale accordo quadro da parte dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 30 della presente direttiva».
«1. Entro sei mesi dal completamento dell’analisi di capacità, il gestore dell’infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità.

Il piano indica:

(...)

Esso determina inoltre, in base a un’analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l’attuazione delle misure.

Il piano può essere sottoposto all’approvazione preliminare dello Stato membro.

(...)».

«1. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, gli Stati membri istituiscono un organismo di regolamentazione. Detto organismo, che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo, è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai richiedenti. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. Esso agisce in base ai principi di cui al presente articolo, che consentono l’attribuzione di funzioni di impugnazione e di regolamentazione a organismi distinti.

(...)

(...)

Fatto salvo il paragrafo 6, la decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l’organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell’infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall’organismo stesso.

«1. Il pacchetto minimo di accesso comprende:

a) trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura; (...)

(...)».

Diritto polacco

Codice di procedura amministrativa

«È parte qualsiasi persona il cui interesse ad agire o la cui obbligazione è oggetto di un procedimento oppure che, in ragione del suo interesse ad agire o della sua obbligazione, presenta una domanda di intervento a un’autorità».
«Il procedimento amministrativo è avviato su istanza di parte o d’ufficio».
«Quando la domanda di cui all’articolo 61 è presentata da una persona che non è parte oppure quando, per altri motivi legittimi, non è possibile avviare un procedimento, la pubblica autorità amministrativa adotta una decisione di diniego dell’avvio del procedimento (...)».
«Il procedimento di annullamento della decisione è avviato su istanza di parte o d’ufficio».

Legge sul trasporto ferroviario

«1. Spetta al presidente [dell’Ente del trasporto ferroviario (ETF)], (...) nel settore della regolamentazione dei trasporti ferroviari:

(...)

(...)

(...)

«3. Il vettore ferroviario acquisisce il diritto di utilizzare le linee ferroviarie assegnate e determinate nell’orario di servizio dopo la conclusione di un accordo a tal riguardo con il gestore.
«1. Il gestore stabilisce l’importo dei diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura da parte dei vettori ferroviari.

(...)

Regolamento relativo alle condizioni di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

«1. Il gestore, al più tardi 9 mesi prima della data di entrata in vigore dell’orario di servizio dei treni, presenta al presidente dell’ETF, ai fini dell’approvazione, un progetto:

(...)

(...)».

«Il presidente dell’ETF nega l’approvazione del progetto presentato, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, solo se esso è stato redatto in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 33, paragrafo 8, della legge [in materia di trasporto ferroviario]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), della direttiva [2001/14] debba essere interpretato nel senso che esso conferisce ad un’impresa ferroviaria, che utilizza o intende utilizzare l’infrastruttura ferroviaria, il diritto di partecipare ad un procedimento condotto dall’organismo di regolamentazione volto alla determinazione, da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, dell’importo dei diritti dovuti per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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