Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016.

Priimta 2016-11-24 · ECLI:EU:C:2016:897 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-443/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-11-24
ECLI
ECLI:EU:C:2016:897
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. ReganTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

24 novembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2 — Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età — Regime pensionistico nazionale — Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile — Presupposto — Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime — Unione civile — Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 — Relazione stabile accertata — Articolo 6, paragrafo 2 — Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età»

Nella causa C‑443/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Labour Court (tribunale del lavoro, Irlanda), con decisione dell’11 agosto 2015, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2015, nel procedimento

David L. Parris

contro

Trinity College Dublin,

Higher Education Authority,

Department of Public Expenditure and Reform,

Department of Education and Skills,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano».
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

Il diritto irlandese

«(1) Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di età un regime che

fissi l’età o l’anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quale condizione o criterio riguardante la maturazione di diritti nell’ambito di un regime, a prestazioni definite o il livello di contributi in favore di un regime a contribuzioni definite, oppure

se, nell’ambito dell’impiego di cui trattasi, ciò risulti adeguato e necessario in considerazione di un obiettivo legittimo del datore di lavoro, in particolare di politica dell’impiego, del mercato del lavoro e di formazione professionale,

a condizione che ciò non finisca col determinare una violazione del principio di parità di trattamento in materia di pensioni sulla base del sesso.

(2) Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di situazione matrimoniale o familiare l’erogazione, da parte di un regime, di prestazioni previdenziali professionali più favorevoli, se tali prestazioni si applicano a qualsiasi persona cui, secondo le norme del regime, è dovuta una prestazione in seguito al decesso dell’affiliato, purché ciò non dia luogo a una violazione di detto principio fondata sul sesso.

(3) Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di situazione matrimoniale o di orientamento sessuale l’erogazione di prestazioni previdenziali professionali più favorevoli al vedovo o alla vedova di un affiliato deceduto, purché ciò non dia luogo a una violazione di detto principio fondata sul sesso.

(4) Nel presente articolo, qualsiasi riferimento alla fissazione dell’età o delle età che danno diritto a prestazioni comporta un riferimento alla fissazione dell’età o delle età di inizio del pensionamento che danno diritto al beneficio delle prestazioni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2000/78, l’applicazione, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, di una norma che limita l’erogazione di una prestazione di reversibilità al partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandola alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato superstite abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato, qualora, anteriormente a tale data, l’affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un’unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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